Art. 10.
(Servizio svolto nell'ambito dell'Unione europea).

      1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio della libera circolazione

 

Pag. 25

dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente articolo. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.